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Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97, è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento sono diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:
1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3."Ravvedimento Medio": è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione [*], la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
[*] La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale.
Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5 % annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013).
Per il 2012 e il 2013 il tasso di interesse legale è il 2,5% annuo.
L'applicativo web messo a disposizione per i contribuenti è predisposto anche per effettuare il calcolo del ravvedimento operoso; per chi avesse necessità di effettuare il ravvedimento per altri comuni è comunque sempre disponibile l'applicativo di amministrazionicomunali.it che permette, inserendo manualmente le aliquote, di effettuare il calcolo del ravvedimento anche per altri comuni.
L'Ufficio Tributi resta sempre a disposizione del contribuente per ogni richiesta di chiarimento:
- nei giorni di apertura al pubblico (martedì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00, giovedì e venerdì 9.00 - 13.00)
- al telefono 0583/820425 (Bertolacci) 0583/820429 (Garfagnoli)
- tramite e-mail bertolacci@comune.borgoamozzano.lucca.it e garfagnoli@comune.borgoamozzano.lucca.it
(17-06-2015)