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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI VINCOLI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE – ESTETICA – PIERCING E TATUAGGIO

SINDACO

ORDINANZA N.  9   DEL  20/04/2011

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI VINCOLI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ  DI ACCONCIATORE – ESTETICA – PIERCING E TATUAGGIO

 

Rilevata la necessità di provvedere all’adeguamento della disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore – estetica – piercing e tatuaggio operanti sul territorio Comunale nel rispetto della vigente  normativa nazionale e regionale Legge 17 agosto 2005, n. 174, Legge Regionale. 31.05.2004 n. 28 ,  Regolamento di Attuazione della L.R. 28/2004 approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R e delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 11.01.2010.

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 (“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”). 
Dato atto dell’avvenuto esperimento delle procedure di concertazione con le parti sociali ed in particolare con le associazioni di rappresentanza degli operatori economici, dei lavoratori e degli utenti nella  riunione svoltasi  in data  12.04.2011 alle ore 11.00  , nonchè mediante acquisizione di osservazioni, memorie e scritti, come da Verbale prot. 5107 del 12.04.2011 conservato agli atti del Servizio n. 2.

DISPONE
Determinazione dell’orario
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico  delle attività di cui alla presente ordinanza  sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti che hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
Gli esercizi possono osservare la chiusura domenicale e festiva.
L'esercente è libero di effettuare una o più chiusure infrasettimanali.
Attività congiunte
Gli esercenti che svolgono congiuntamente l’attività di acconciatore, estetista, piercing o tatuatore possono optare per l’osservanza di un unico orario per tutte le attività svolte ovvero possono diversificare gli orari dandone adeguata informazione al pubblico.

Obblighi dell’esercente
L'esercente non è tenuto a comunicare al Comune l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall’esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall’esterno dell’esercizio anche quando questi è chiuso.

Deroghe
Il Sindaco, su richiesta, può concedere deroghe agli obblighi di apertura e chiusura con particolare riferimento all’esigenza di servizio di aree periferiche, frazioni o in altre speciali condizioni di tempo e di luogo.
Norme speciali
Gli esercizi operanti all’interno di centri commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l’orario ed i turni di apertura e chiusura prescelti per l’attività della struttura stessa salva deroga o diversa disposizione. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale.
Disposizioni finali
La presente ordinanza disciplina orari, turni di apertura e chiusura, obblighi collegati all’esercizio di attività economiche che si applicano a tutte le attività contemplate nell’ordinanza stessa, anche se preesistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
La presente ordinanza entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e produce effetti fino alla sua revoca, abrogazione o sostituzione con successivi provvedimenti.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dalle norme di settore nonchè, per le parti non diversamente sanzionate, con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del Dlgs 267/2000.
Pubblicità
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio comunale, sui siti internet comunali, sul sito www.omniavis.it e ne viene data la più ampia diffusione mediante trasmissione alle associazioni di categoria del settore ed affissione presso gli uffici di Polizia Municipale, SUAP e commercio per 6 mesi dalla sua approvazione.

 

Il Sindaco

_________________________________

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano ( www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
per quindici giorni consecutivi dal .....................................................

Registro di Pubblicazione n.________

 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo

                                                                                                 _____________________________
                                                                                                            Dr.ssa Stefania De Amicis

 

 

 

 

(10-05-2011)

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