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Orari e vincoli delle attività di acconciatore, estetica, piercing e tatuaggio -

ORDINANZA N. 9 DEL 20/04/2011

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI VINCOLI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE – ESTETICA – PIERCING E TATUAGGIO

Rilevata la necessità di provvedere all’adeguamento della disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore – estetica – piercing e tatuaggio operanti sul territorio Comunale nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale Legge 17 agosto 2005, n. 174, Legge Regionale. 31.05.2004 n. 28 , Regolamento di Attuazione della L.R. 28/2004 approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n. 47/R e delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 11.01.2010.

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 (“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”).

Dato atto dell’avvenuto esperimento delle procedure di concertazione con le parti sociali ed in particolare con le associazioni di rappresentanza degli operatori economici, dei lavoratori e degli utenti nella riunione svoltasi in data 12.04.2011 alle ore 11.00 , nonchè mediante acquisizione di osservazioni, memorie e scritti, come da Verbale prot. 5107 del 12.04.2011 conservato agli atti del Servizio n. 2.

DISPONE

Determinazione dell’orario

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui alla presente ordinanza sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti che hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Gli esercizi possono osservare la chiusura domenicale e festiva.

L'esercente è libero di effettuare una o più chiusure infrasettimanali.

Attività congiunte

Gli esercenti che svolgono congiuntamente l’attività di acconciatore, estetista, piercing o tatuatore possono optare per l’osservanza di un unico orario per tutte le attività svolte ovvero possono diversificare gli orari dandone adeguata informazione al pubblico.

Obblighi dell’esercente

L'esercente non è tenuto a comunicare al Comune l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall’esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall’esterno dell’esercizio anche quando questi è chiuso.

Deroghe

Il Sindaco, su richiesta, può concedere deroghe agli obblighi di apertura e chiusura con particolare riferimento all’esigenza di servizio di aree periferiche, frazioni o in altre speciali condizioni di tempo e di luogo.

Norme speciali

Gli esercizi operanti all’interno di centri commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l’orario ed i turni di apertura e chiusura prescelti per l’attività della struttura stessa salva deroga o diversa disposizione. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale.

Disposizioni finali

La presente ordinanza disciplina orari, turni di apertura e chiusura, obblighi collegati all’esercizio di attività economiche che si applicano a tutte le attività contemplate nell’ordinanza stessa, anche se preesistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La presente ordinanza entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e produce effetti fino alla sua revoca, abrogazione o sostituzione con successivi provvedimenti.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dalle norme di settore nonchè, per le parti non diversamente sanzionate, con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del Dlgs 267/2000.

Pubblicità

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio comunale, sui siti internet comunali, sul sito www.omniavis.it e ne viene data la più ampia diffusione mediante trasmissione alle associazioni di categoria del settore ed affissione presso gli uffici di Polizia Municipale, SUAP e commercio per 6 mesi dalla sua approvazione.

(10-05-2011)

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