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AGGIORNAMENTO MISURE DI CONTENIMENTO COVID19

L’ Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 ha introdotto le seguenti ulteriori misure restrittive:

L’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 22/03/2020 ha inoltre vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privato in comune diverso da quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, oltre a confermare le misure di cui al DPCM 9.03.2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive.
Di seguito si riportano le principali disposizioni in vigore:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell' allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020

b) é fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove é ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti

f) é sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove é ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

 

Si raccomanda espressamente ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. L’Amministrazione comunale, per una corretta informazione, invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano, oltre alle pagine web informative dedicate dalla Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus) e dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp).

(23-03-2020)

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