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Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, oltre a confermare le misure di cui al DPCM 9.03.2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive.
Di seguito si riportano le principali disposizioni in vigore:
✅ Gli SPOSTAMENTI: evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito uscire dalle zone a contenimento rafforzato, ma è necessario compilare il modulo fornito anche dalla Pubblica Sicurezza.
✅ Le ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Fino al 3 aprile sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso.
✅ Le ATTIVITA’ SPORTIVE: Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
✅ Le I CENTRI SPORTIVI: Fino al 3 aprile sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
✅ Le MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI e ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE: Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività
✅ Le ATTIVITA’ COMMERCIALI Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
COMMERCIO AL DETTAGLIO attività consentite con rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di un metro
✅ Le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano altresì aperti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, acustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
✅ I SERVIZI ALLA PERSONA Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di seguito indicate:
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali il DPCM raccomanda che:
Si raccomanda espressamente ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
L’Amministrazione comunale, per una corretta informazione, invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano, oltre alle pagine web informative dedicate dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
e dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
SCARICA IL TESTO DEL DPCM 11_03_2020
Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.
Il Sindaco
(12-03-2020)