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INFORMATIVA DEL SINDACO RIGUARDO AL DPCM 11.03.2020

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11.03.2020, emanato in via precauzionale per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus, oltre a confermare le misure di cui al DPCM 9.03.2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive.

Di seguito si riportano le principali disposizioni in vigore:

✅ Gli  SPOSTAMENTI: evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito uscire dalle zone a contenimento rafforzato, ma è necessario compilare il modulo fornito anche dalla Pubblica Sicurezza.

✅ Le ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Fino al 3 aprile sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso.

✅ Le ATTIVITA’ SPORTIVE: Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati. 

✅ Le I CENTRI SPORTIVI: Fino al 3 aprile sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.

✅ Le MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI e ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE: Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività

✅ Le ATTIVITA’ COMMERCIALI Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi  nei  centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette  attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di attività  svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita  di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro.

COMMERCIO AL DETTAGLIO attività consentite con rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di un metro

✅ Le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE  Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base   contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano altresì aperti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, acustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

I SERVIZI ALLA PERSONA Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  di seguito indicate:

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè  l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali il DPCM  raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  3. siano  sospese  le  attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine forme di ammortizzatori sociali

Si raccomanda espressamente ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

L’Amministrazione comunale, per una corretta informazione, invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano, oltre alle pagine web informative dedicate dalla Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus

e dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

SCARICA IL TESTO DEL DPCM 11_03_2020

Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.

 

Il Sindaco

(12-03-2020)

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