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L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare in maniera più efficace per il bene comune.
Il decreto ha forza di legge e quindi non sono previste ulteriori ordinanze da parte del Sindaco o del Comune.
Di seguito si riportano le principali disposizioni:
✅ Gli SPOSTAMENTI: evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
scarica il modulo di autocertificazione
ulteriori informazioni per gli spostamenti
✅ Le ATTIVITA’ SCOLASTICHE: Fino al 3 aprile sono sospese le attività scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, nido compreso.
✅ Le ATTIVITA’ SPORTIVE: Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
Internazionali.
Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
✅ Le I CENTRI SPORTIVI: Fino al 3 aprile sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
✅ Le MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI e ATTIVITA’ CHE COMPORTANO AFFOLLAMENTO DI PERSONE: Fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'.
✅ Le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell' attivita' in caso di violazione;
✅ Le ATTIVITA’ COMMERCIALI sono consentite le attivita' commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
Tutte le disposizioni valgono anche per gli eventi promossi dai privati: è importante che anche gli organizzatori di convegni o manifestazioni annullino ciò che è in programma.
Per quanto riguarda il territorio comunale si segnala:
Si ricorda che il DPCM raccomanda espressamente ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Infine si ricorda che il DPCM 9 marzo 2020 prevede che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L’Amministrazione comunale, per una corretta informazione, invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Borgo a Mozzano, oltre alle pagine web informative dedicate dalla Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus) e dal Ministero della Salute ( http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp).
Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.
Il Sindaco
(10-03-2020)