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Ordinanza del sindaco n 2 del 3 gennaio 2008

Prot. n. 241/08

ORDINANZA N. 2 DEL 3 GENNAIO 2008

Oggetto : Limitazione al traffico dei veicoli trasporto merci massa complessiva a pieno carico superiore a t. 3,5 in via della Stazione, nel centro abitato di Diecimo.

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 1, commi 1 e 2, del Codice della Strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

CONSIDERATO che nella frazione di Diecimo il traffico dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dall’area industriale della Baccanella e dei mezzi pesanti a servizio delle attività estrattive è deviato sulla strada provinciale della Stazione;

CONSIDERATO ALTRESI’ che la suddetta strada, destinata all’origine esclusivamente quale via di accesso alla scuola materna ed elementare, nonché al centro storico della frazione e quindi al traffico locale, risulta essere inidonea a sopportare l’attuale intenso flusso dei veicoli adibiti al trasporto delle merci;

RILEVATO, peraltro, :

- che la strada in oggetto risulta essere sprovvista di marciapiedi, di strisce pedonali, di semafori pedonali e, in genere, di qualsiasi dispositivo di sicurezza;

- che la situazione di pericolosità si è notevolmente accentuata a causa dell’aumento del traffico veicolare sulla strada provinciale di fondovalle, a seguito dell’apertura della circonvallazione di Ponte a Moriano e del nuovo ponte sul Serchio in località Rivangaio;

- che tale situazione di pericolosità investe, in particolare, gli utenti della strada classificati deboli;

- che negli orari di ingresso e di uscita delle scuole, anche per la concomitante intensificazione del traffico veicolare, si registrano altissimi rischi per i bambini che sostano o percorrono il tratto di strada interessato;

- che in data 15.10.2007 il Consiglio Comunale di Borgo a Mozzano, riunitosi in seduta aperta per discutere sulle problematiche inerenti la viabilità, con la deliberazione n. 66, ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno con il quale si richiede alla Provincia di Lucca di avviare con urgenza le procedure per la costruzione di una rotatoria di svincolo al fine di regolamentare il traffico pesante dell’area industriale della Baccanella, nonché per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Pedogna per consentire ai mezzi pesanti l’imbocco dalla via provinciale per Pescaglia, limitando contestualmente il traffico di tali mezzi sulla strada della Stazione, nella frazione di Diecimo;

- che con lo stesso ordine del giorno il Consiglio Comunale invitava inoltre la Provincia di Lucca a procedere all’installazione di un semaforo a chiamata sull’incrocio, nella stessa frazione, tra via S. Quasimodo e via della Stazione e sull’incrocio, in via della Torre, al fine di consentire l’attraversamento, in condizioni di sicurezza, della strada provinciale da parte dei pedoni che provengono o devono raggiungere la stazione ferroviaria di Diecimo;

- che la Provincia di Lucca non ha oggi fornito alcun riscontro alle richieste formulate dal Consiglio di questo Comune;

- che pertanto permane la situazione di grave pericolosità evidenziata;

CONSIDERATO che tale situazione rende necessaria l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54, comma 2, del decreto legislativo 267/2000:

ORDINA

1) Il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a t. 3,5 non adibiti al trasporto di persone, sulla strada della Stazione della frazione di Diecimo, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada provinciale di fondovalle e l’intersezione con la strada provinciale per Pescaglia.

2) Sul tratto di strada interessato dovranno essere collocati gli appositi cartelli di divieto in corrispondenza del punto in cui inizia il divieto, con la specifica “escluso autorizzati” ed i cartelli di “direzione obbligatoria” o di “preavviso di direzione obbligatoria” ;

3) Sono esentati dall’obbligo d’osservare la presente ordinanza:

a) veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto di persone ( pullman, autobus, etc.);
b) veicoli di massa superiore a t. 3,5 per trasporto cose e per operazioni di carico e scarico svolte per aziende, cantieri, civili abitazioni, fondi agricoli, attività commerciali e di servizio ubicati lungo il tratto di strada soggetta a divieto, nonché quelli diretti in Val Pedogna del Comune di Pescaglia;
c) veicoli adibiti a soccorso ( VV.FF, Esercito, Protezione Civile, etc.);
d) veicoli che svolgono pubblici servizi ( Poste, Telecom, Corrieri, Enel, etc):
e) veicoli per spurgo fognature, pozzi neri, etc.;
f) veicoli eccezionali, solo se specificatamente autorizzati;
g) veicoli che abbiano la propria sede operativa ubicata nella zona vietata e che siano diretti o provenienti dalla zona stessa;
h) veicoli diretti alla propria rimessa se ubicata nella zona vietata o provenienti dalla propria rimessa.

4) Per comprovare il diritto alla deroga all’osservanza del divieto i trasportatori esibiranno alle forze di Polizia Stradale:
• bolla di consegna o di avvenuta consegna della merce;
• documento da cui risulti che la residenza del conducente si trova all’interno della zona interdetta;
• carta di circolazione del veicolo da cui risulti che la sede dell’azienda di appartenenza è ubicata all’interno della zona interdetta;
• fattura o scontrino fiscale della ditta ubicata in zona interdetta, che ha eseguito la riparazione del veicolo;
• specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Polizia Municipale.

5) E’ dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far osservare la presente ordinanza;

6) Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Borgo a Mozzano ed è trasmessa a:
• S.E. Il Prefetto di Lucca;
• Servizio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
• Servizio Uso del Territorio di Borgo a Mozzano;
• Stazione dei Carabinieri di Borgo a Mozzano.

7) Uno stralcio della presente ordinanza sarà pubblicizzato nella frazione di Diecimo e presso le aziende della zona artigianale ed industriale della Baccanella.

8) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lucca nel termine di 30 giorni, ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente dalla Repubblica nel termine di 120 giorni.

9) La presente ordinanza entra in vigore il giorno 14 gennaio 2008.

IL SINDACO
Dr. Francesco Poggi

(4-01-2008)

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