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Home > SUAP > Attività imprenditoriali > Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa > Commercio in sede fissa al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, centri commerciali) > Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare > Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE)

apicoltura

Che cos'è

L’apicoltura imprenditoriale, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004.

È esclusa la produzione di prodotti post-primari (miele liofilizzato, confetture a base di miele, polline essiccato, pappa reale liofilizzata, propoli lavorato, idromele, aceto di miele), la mescolanza dei prodotti primari tra loro (miele e propoli, miele e pappa reale, miele e polline) e il confezionamento di prodotti composti (miele e frutta secca); prodotti soggetti tutti alle disposizioni di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004.

L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.

Devono interfacciarsi, in modalità telematica, con lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP):

  • gli imprenditori apistici, cioè coloro che intendono avviare l’apicoltura con finalità commerciale, che a Prato risiedono o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica, per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  •  gli imprenditori apistici per comunicazioni relative a variazioni soggettive all'attività d'impresa (sede legale, localizzazione edifici collegati all'attività presenti, numero di addetti o altro);
  • gli apicoltori che a Prato risiedono o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica e che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza della ASL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA, per darne comunicazione (entro 10 giorni dalla installazione) ai servizi veterinari della ASL 4.

Devono invece interfacciarsi con la ASL, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC), direttamente o tramite delega a forme associate collegandosi al sito www.prevenzionecollettiva.toscana.it

  • gli apicoltori non a titolo imprenditoriale, cioè coloro che intendono avviare un allevamento di api con finalità di autoconsumo;
  • tutti gli apicoltori, imprenditori e non, per le comunicazioni relative a variazioni di natura strettamente sanitaria, ovvero nel numero, localizzazione, movimentazione degli apiari/alveari, censimento annuale.

Qualora l’esercizio dell’allevamento e delle fasi di smielatura, preparazione e conservazione di scorte e prodotti richieda la realizzazione di fabbricati, l’imprenditore apiario conduttore di un fondo rustico deve predisporre un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), la cui approvazione costituisce presupposto vincolante per il titolo edilizio. È fatta salva la realizzazione di manufatti temporanei o precari (es. serre) o altre opere, per le quali non è richiesta la preventiva approvazione del PAPMAA e il cui regime autorizzativo è disciplinato dal regolamento attuativo per le zone rurali e dagli strumenti urbanistici comunali.

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Requisiti

A chi è rivolto

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 L. 241/1990.

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Note

Segnalazioni e precisazioni

Normativa

Regolamento CE n. 852/2004

Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura”

Legge Regione Toscana n. 21/2009 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura”, come modificata dalla L.R. 69/2012

Decreto Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economico - Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole Zootecniche, 3 dicembre 2009, n. 6161

Regione Toscana - Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria - nota esplicativa sulla L.R. 21/2009 e sua applicazione con le modalità telematiche a disposizione dei cittadini

 

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Responsabile del Procedimento

Michela Citti
Telefono: 0583 82049
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Allegati e documenti

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Modulistica

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Altre informazioni utili

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Dove andare

  Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Sede
Via Umberto I, 1
 - 55023
 Borgo a Mozzano LU
Centralino 0583 82041
Telefono:Servizio di help desk della Rete Regionale dei Suap dedicato al solo supporto tecnico informatico per problemi nell'utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) delle pratiche:
- Numero verde 800 980102 (con orario 8.00-20.00 dal lunedì al sabato, escluso festivi), fax 055 0481460, email reteregionale-suap@regione.toscana.it

Assistenza telefonica da parte del SUEAP del Comune di Prato, per ogni altro problema amministrativo:
- Numero 0574 1836855, il martedì ore 9.00 - 13.00 e il venerdì ore 9.00 - 11.00

 
OrarioAttività produttive (commercio, artigianato, industria, turismo, polizia amministrativa) e Attività edilizie
- Informazioni allo sportello (escluso informazioni tecniche), presentandosi direttamente: martedì  9.00 - 12.00 e15.00 -17.00, veneredì 9.00 - 13.00

Sito web  http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/content.php?p=4.6

 

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