Home > SUAP > Attività > Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa > Commercio in sede fissa al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, centri commerciali) > Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare > Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE)
L’apicoltura imprenditoriale, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004.
È esclusa la produzione di prodotti post-primari (miele liofilizzato, confetture a base di miele, polline essiccato, pappa reale liofilizzata, propoli lavorato, idromele, aceto di miele), la mescolanza dei prodotti primari tra loro (miele e propoli, miele e pappa reale, miele e polline) e il confezionamento di prodotti composti (miele e frutta secca); prodotti soggetti tutti alle disposizioni di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004.
L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.
Devono interfacciarsi, in modalità telematica, con lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP):
Devono invece interfacciarsi con la ASL, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC), direttamente o tramite delega a forme associate collegandosi al sito www.prevenzionecollettiva.toscana.it
Qualora l’esercizio dell’allevamento e delle fasi di smielatura, preparazione e conservazione di scorte e prodotti richieda la realizzazione di fabbricati, l’imprenditore apiario conduttore di un fondo rustico deve predisporre un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), la cui approvazione costituisce presupposto vincolante per il titolo edilizio. È fatta salva la realizzazione di manufatti temporanei o precari (es. serre) o altre opere, per le quali non è richiesta la preventiva approvazione del PAPMAA e il cui regime autorizzativo è disciplinato dal regolamento attuativo per le zone rurali e dagli strumenti urbanistici comunali.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 L. 241/1990.
Normativa
Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura”
Legge Regione Toscana n. 21/2009 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura”, come modificata dalla L.R. 69/2012
Decreto Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economico - Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole Zootecniche, 3 dicembre 2009, n. 6161
Regione Toscana - Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria - nota esplicativa sulla L.R. 21/2009 e sua applicazione con le modalità telematiche a disposizione dei cittadini
Assistenza telefonica da parte del SUEAP del Comune di Prato, per ogni altro problema amministrativo:
- Numero 0574 1836855, il martedì ore 9.00 - 13.00 e il venerdì ore 9.00 - 11.00
Sito web http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/content.php?p=4.6