Palazzo Comunale, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU)
Fax: 0583/820459
Massimo Vergamini
Telefono: 0583/820451
Iacopo Menchetti
Telefono: 0583/820452
Michela Citti
Telefono 0583/820456
Monica Borrotti
Telefono 0583/820449
Home > SUAP > Attività > Moduli unificati e standardizzati per attività produttive e polizia amministrativa > Commercio in sede fissa al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, centri commerciali) > Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore alimentare
Il presente modulo unificato standardizzato ha sostituito la "Notifica sanitaria alimentare" in forza dei Decreti Legislativi 126/2016 e 222/2016 e dell'accordo in Conferenza Unificata del 4.5.2017 e 6.7.2017.
Il nuovo modulo contiene tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini della notifica sanitaria, senza necessità di alcuna ulteriore documentazione (planimetrie, asseverazioni, relazioni tecniche e schede dati produttivi) come precedentemente previsto ed è recepito come form all'interno del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), con i relativi endoprocedimenti ASL.
Devono utilizzare il nuovo modulo tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento.
23/09/2019 - L'Azienda USL Toscana Nordovest informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo dei versamenti finora dovuti dai privati per attività ricettive, acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing e per le notifiche art. 67 D.Lgs. 81/2008.
Rimane dovuta la tariffa Z34 per la notifica ai fini della registrazione delle imprese nel settore alimentare, arrotondata a € 39,00.
Sono soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana tutti gli stabilimenti che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita nel settore alimentare e per i quali non vige il Regolamento 853/2004/CE.
L'Allegato I del Regolamento (CE) 852/2004 si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) che effettuano la produzione primaria, la manipolazione sul luogo di produzione senza alternarne la natura, il magazzinaggio, il trasporto per la consegna ad altro stabilimento.
L'Allegato II del Regolamento (CE) 852/2004 si applica agli OSA che eseguono la trasformazione, la distribuzione e qualsivoglia fase successiva alla produzione primaria fino allo stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso.
Per produzione primaria si intendono tutte le fasi di produzione, allevamento e coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. In tale ambito sono incluse le seguenti operazioni:
1) trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura;
2) produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
3) produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali;
4) produzione ed allevamento di lumache (elicicoltura) in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
5) produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione;
6) produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento;
7) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
8) produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
9) produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi (mitilicoltura) ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
10) tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall' apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive;
11) raccolta di funghi, bacche ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
Sono soggette a registrazione anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il Regolamento 853/2004/CE:
a) la vendita di carni di pollame, lepri e conigli macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 10.000 capi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;
b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da laboratorio annesso ad esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio posto nella stessa provincia o delle province limitrofe, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto.
Per l'attività di intermediazione di prodotti alimentari la notifica serve ai fini della rintracciabilità, del ritiro e del richiamo, anche senza la contemporanea presenza di locali di deposito o di attività di logistica per la distribuzione dei prodotti stessi. Si tratta di aziende che hanno a Prato la sola sede legale, commerciale e amministrativa, senza occuparsi né di deposito né di distribuzione degli alimenti di cui sono intermediarie. Vedi la nota del Ministero Salute nella sottostante sezione Allegati e documenti.
L'elenco completo delle attività soggette a Notifica ai fini della registrazione si trova al punto 1.2 (Tipologia di attività) e al punto 1.3 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) del modulo unificato e standardizzato.
Per gli stabilimenti che eseguono attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) si rinvia alla consultazione della scheda specifica.
A tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento.
In dettaglio, la notifica deve essere presentata per:
La notifica ai fini della registrazione NON si applica e sono fatte salve le esistenti procedure ai fini del rilascio:
La notifica ai fini della registrazione costituisce endoprocedimento sanitario di un'attività principale e deve essere presentata in tutti i casi di produzione e/o manipolazione di sostanze alimentari, assieme alla SCIA o all'istanza di autorizzazione - secondo i vari tipi di regimi amministrativi individuati dal D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) - relative all'esercizio dell'attività.
La notifica deve essere inoltrata allo Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP) con unico invio, esclusivamente in modalità on-line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività principale di volta in volta interessata, in occasione di una delle seguenti operazioni:
Subingresso, modifica attività, sospensione e cessazione sono notifiche della stessa valenza dell’avvio e quindi preventive.
Il subingresso non si accompagna a modifiche di tipologia produttiva o sospensione temporanea dell’attività senza la necessaria specifica notifica. In caso di subingresso con modifica della tipologia produttiva (anche solo un'aggiunta una tipologia), la notifica di subingresso va accompagnata dalla notifica di modifica di tipologia produttiva. In caso di subingresso con sospensione temporanea dell’attività da parte del nuovo titolare, la notifica di subingresso va accompagnata dalla notifica di sospensione temporanea dell’attività.
Nel subingresso in attività alle quali, per determinati requisiti impiantistici, è stata concessa flessibilità applicativa o deroghe previste da norme o indirizzi nazionali o regionali in determinati contesti (architettonici storici, ambientali ecc…), le deroghe sono conservate con il subingresso della nuova ragione sociale, purché tale subingresso non sia accompagnato da modifiche di tipologia produttiva o non ci sia stata notifica di cessazione di attività. L’autorità competente dovrà rivalutare la possibilità di mantenere le deroghe.
Per riprendere l’attività dopo la presentazione di notifica di cessazione occorre presentare nuova notifica di avvio di attività.
I documenti da presentare sono dettagliatamente e univocamente individuati nel modulo unificato e standardizzato disponibile in STAR.
A favore del Comune di Borgo a Mozzano:
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Azienda USL Toscana Nordovest:
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva) relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 26183509, intestato ad Azienda USL 4 Prato - Gestione Riscossioni - "Servizio igiene pubblica territorio", tramite uffici postali o sportelli Banca C.R. Firenze (Cassa di Risparmio di Firenze), oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria della Azienda USL 4 Prato presso: Banca C.R. Firenze (Cassa Risparmio di Firenze) con IBAN: IT 42 C0760102800000026183509.
Il SUAP trasmette la notifica all’Azienda USL Toscana Nordovest e può:
- effettuare un sopralluogo di verifica
- assegnare al titolare dello stabilimento un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie
- adottare un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l'attività
- concludere favorevolmente il procedimento, comunicando al titolare gli estremi identificativi dello stabilimento indicati nell'Anagrafe delle Registrazioni ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. Toscana 40/R/2006.
Su STAR la notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) associa i seguenti endoprocedimenti sanitari:
che sono andati a sostituire i precedenti :
- ASL 16 IG-SAN Stabilimenti di produzione primaria di alimenti
- ASL 16.2 - IG-SAN Stabilimenti di utilizzo di acque minerali e di sorgente
- ASL 17 - IG-SAN Stabilimenti di produzione di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)
- ASL 18 - IG-SAN Stabilimenti di trasformazione di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)
- ASL 19 - IG-SAN Stabilimenti di deposito all'ingrosso di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)
- ASL 20 - IG-SAN Stabilimenti di somministrazione ai quali si applica il Reg CE 852/2004
- ASL 20.1 - IG-SAN Somministrazione temporanea di alimenti- Regolamento CE 852/2004
- ASL 21 IG-SAN Attività di Vendita Alimenti alla quale si applica il Reg. CE 852/2004
- ASL 21.1 - IG-SAN Modifiche attività di: produzione - trasformazione - deposito - somministrazione alimenti a cui si applica il Reg. C.E. 852/2004
- ASL 22 IG-SAN Attività di Trasporto/Vendita Ambulante Alimenti: Reg CE 852/2004
Normativa di riferimento:
La notifica ai fini della registrazione NON deve essere presentata per: