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ICI - Imposta Comunale Immobili

Alcuni punti fondamentali per rispondere alle domande più comuni sull’ICI

 

Chi deve pagare l’ICI?

L’ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

Come fare la dichiarazione?

I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

Come si calcola l’ICI?

Quali aliquote applicare?

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.

Abitazione principale

Per l’immobile dove il contribuente ha la residenza anagrafica è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. (Legge Finanziaria 2006 art 1 comma 173 lettera b)
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che hanno residenza nell’immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:

Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual è l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.

Pertinenze

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.

Come e quando si paga ?

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).

Cos’è il Ravvedimento e come si calcola?

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

Esempio:
Se il 16 luglio 2006 un contribuente vuole effettuare il versamento dell'ICI di 175,00 euro, dovrà pagare:
euro 175,00 a titolo di imposta;
euro 6,56 a titolo di sanzione, ottenuta dal seguente calcolo: euro 175,00 x 0,0375;
euro 0,19 a titolo di interessi legali dovuti per 16 giorni di ritardo, ottenuti dal seguente calcolo: euro (175 x 16/365) x 0,025

Come pagano i contribuenti residenti all’estero?

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.

Come chiedere i rimborsi?

I rimborsi in materia di ICI vanno richiesti al Comune al quale è stata versata l'imposta non dovuta, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento o dalla data in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi che sono del 1,375% per semestre compiuto per il periodo dal 01/07/1998 al 31/12/06 (art.14 D.Lgs.504/92) e del 2,50 % con maturazione giorno per giorno a decorrere dal 01/01/07 ai sensi dell’art.1, c.165,della L.296/2006;

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