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Liste Elettorali: Presa Visione e Copiatura

L'art. 177 del D.Lgs. n. 196/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha modificato in senso più restrittivo la normativa che disciplina il rilascio delle liste degli aventi diritto al voto tenute dai Comuni (c.d. liste elettorali).
Infatti la nuova versione dell'art. 51 del DPR 223/67 dispone che "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" e quindi si introduce un diverso sistema che esige precisazione delle finalità perseguite, al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta.

Requisiti

Le liste elettorali possono essere richieste solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio, ricerca statistica - scientifica o storica o a carattere socio-assistenziale (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196)

Documentazione

domanda in carta semplice completo delle generalità del richiedente nonché indicazione del gruppo politico di riferimento ovvero dell'Ente/Istituto per cui si effettua la ricerca e/o studio

Normativa

D.P.R. 20.3.1967, n. 223, art. 51, u. c. - Circ. Min. n. 2600/L del 1.2.1986 § 139 D.lgs.196/03

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