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Luciano Lucarotti
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Il Certificato di nascita anagrafico per l'espatrio è un documento che serve ai minori di 15 anni per andare in alcuni paesi dell'area europea.
Per ottenerlo è necessario rivolgersi prima all'Anagrafe e poi alla Questura.
Uno dei genitori (oppure chi esercita la patria potestà) deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe insieme al minorenne e firmare un modulo di richiesta.
L'Anagrafe rilascia un tesserino con foto autenticata, e un modulo di richiesta indirizzato alla Questura.
Il modulo va compilato e firmato dai genitori e consegnato all' Ufficio Passaporti della Questura insieme al tesserino.
I genitori possono presentarsi personalmente in Questura e firmare il modulo davanti all'impiegato, oppure possono incaricare qualcuno di consegnare il modulo già firmato; in questo caso devono allegare la fotocopia di un documento di identità.
La Questura trattiene i documenti per qualche giorno, occorre quindi accordarsi per la consegna.
Se il minore ha meno di 10 anni e deve recarsi all’estero accompagnato da persona diversa dai genitori o da chi esercita la tutela, occorre aggiungere, nell’atto di assenso, il nominativo della persona accompagnatrice.
In alcuni casi è facoltà della Questura richiedere anche una dichiarazione di "presa in consegna" dell’accompagnatore.
Il procedimento non cambia se i genitori sono separati o divorziati.
Se manca l’assenso di uno dei genitori occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Se il genitore è vedovo è sufficiente la firma del genitore superstite.
Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore è sufficiente la sua firma.
Il documento è valido per i Paesi elencati nel timbro che la Questura appone sul tesserino.
I Paesi sono:
Gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare quindi prima di partire è opportuno:
Il documento è valido di norma per 5 anni e non oltre il compimento dei 15 anni (in seguito occorre richiedere la carta d’identità valida per l’espatrio).
Tuttavia, se nel periodo di validità l'aspetto fisico del minore si modifica a tal punto da renderne difficile il riconoscimento, si consiglia di rinnovarlo prima.
Per il rinnovo occorre presentare ancora la documentazione sopraindicata.
Accordo Europeo sul regime di circolazione delle persone - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 21.2.1958