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Bonus facciate (L. 160/2019)

Bonus facciate, informazioni ed indicazioni dell'ufficio urbanistica 

La Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, commi dal 219 al 224, ha previsto che spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.1444 del 2 aprile 1968, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterne.

 

L'Agenzia delle Entrate, con successiva Circolare n.2/E del 14/02/2020, preso atto che la quasi totalità degli strumenti di pianificazione attuali, compreso il vigente Regolamento Urbanistico di questo Comune, non fanno più riferimento alle zone territoriali omogenee individuate dal D.M. n.1444/1968, ha indicato che: “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”. La Circolare precisa inoltre che “l'assimilazione alle predette zone A e B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli Enti competenti”.

 

Tuttavia, a maggior chiarimento, il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibact), con lettera prot. n.4961 del 19/02/2020 inviata in risposta ad una serie di Sindaci, ha precisato che “nella maggior parte dei centri abitati, per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'Amministrazione locale per saper in quale zona si trova l'immobile potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. … La Certificazione urbanistica va richiesta solo nei casi in cui un comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del DM 1444/1968 nel proprio territorio”.

 

 

È da sottolineare che La "certificazione" indicata dall'Agenzia delle Entrate non è comunque da intendersi quale Certificato di Destinazione urbanistica, d richiedersi nei casi e per gli scopi previsti dall’art. 30 del DPR 380/2001 (testo Unico dell’Edilizia).

 

 

Tutto ciò premesso, ai fini dell'applicabilità del “bonus facciate”, si precisa quanto segue:

 

il Regolamento Urbanistico Comunale vigente ( approvato ai sensi dell’ex L.R. 1/2005 in data 25/10/2008 con la deliberazione di Consiglio n. 46, e successive varianti) ha esplicitamente previsto nelle sue Disposizioni Normative, che:

 

 

Precisato quanto sopra, si ritiene di non dover fornire alcuna certificazione (o attestazione) in relazione al procedimento relativo alla detrazione dall'imposta lorda di cui alla Legge n.160/2019 in quanto l'equipollenza delle destinazioni urbanistiche vigenti con le zone omogenee di cui al DM 1444/1968 può essere facilmente ed inequivocabilmente accertata dai soggetti interessati, che possono quindi procedere alla prevista dichiarazione.

 

Per riscontrare l'assimilazione alla zona A o B è sufficiente quindi individuare la posizione dell’edificio interessato sulle tavole grafiche del RU, disponibili sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata al Regolamento Urbanistico.

 

Eventuale supporto può essere semplicemente fornito dall’Ufficio urbanistca e SUE del Comune, anche tramite mail e gli altri recapiti indicati a lato, oppure presentandosi presso gli uffici, previa appuntamento.

 

L’eventuale certificazione o attestazione riteniamo sia necessaria per quelle situazioni di difficile individuazione che potrebbero verificarsi nel caso di immobili ricadenti in aree urbanistiche diverse da quelle sopra elencate.

 

 

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