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acque superficiali e suolo

 Il problema degli scarichi

Gli scarichi domestici provenienti dai servizi igienici, dalla cucina, dagli acquai, delle lavatrici e lavastoviglie ed in generale dal sistema idraulico di un edificio rappresentano un problema di natura ambientale che richiede attenzione da parte di chi utilizza immobili a qualunque titolo di proprietà o d’uso, ivi compresi coloro che detengono l’immobile in affitto temporaneo o in comodato. Le norme in questa materia che è necessario conoscere e rispettare sono ora contenute nel cosiddetto Codice dell’Ambiente, il D.Lgs 152/2006 che avendo assunto la veste di Testo Unico, ha raccolto ed integrato la gran parte delle norme in tema ambientale compreso l’ora abrogato D.Lgs.152/1999, che disciplinava per l’appunto la materia delle acque e degli scarichi idrici. Nel nuovo testo legislativo non si rilevano tuttavia in tema di acque degli stravolgimenti rispetto a quanto già previsto dalla normativa precedente, bensì delle ulteriori precisazioni nel tentativo di risolvere diversi dubbi interpretativi.

In attuazione del Testo Unico Ambientale la Regione Toscana ha emanato la L.R. 20/2006, che di fatto sostituisce la L.R. 64/2001, per disciplinare quanto ad essa demandato ed in particolare la definizione delle procedure autorizzative, le cui modalità di esercizio sono attualmente dettate dal Regolamento di attuazione della L.R. stessa, emanato con D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R, in sostituzione del D.P.G.R. 28/R del 23.05.2003, ed in vigore dal 17 marzo 2009. 

 

 

Obbligo di scarico in fognatura

Se l’edificio è posto in area comunale servita da fognatura pubblica effettivamente funzionante, è obbligatorio l’allacciamento con la fognatura che va richiesto al gestore dei servizi idrici G.A.I.A. Spa (vedi modulistica sul sito www.gaia-spa.it); per lo smaltimento delle acque reflue domestiche si paga con la bolletta dell’ acqua il canone di fognatura e depurazione; nel caso in cui tale obbligo non sia adempiuto, l’art.14 della L.R. 20/2006 prevede che sia disposto dal Comune con propria ordinanza.
N.B. taluno confonde erroneamente la fognatura pubblica con le canalizzazioni delle acque meteoriche, presenti ovunque, che recapitano in acque superficiali senza addurre le acque di scarico al depuratore; gli scarichi domestici in queste malintese “fognature” se non autorizzati sono abusivi e passibili di sanzioni ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Per stabilire se l'area di proprio interesse sia servita da fognatura comunale il Regolamento di G.A.I.A. s.p.a. (art. 85) ha individuato i seguenti parametri:

 

Autorizzazione allo scarico fuori fognatura

Se è dimostrata l’impossibilità pratica ad allacciarsi alle fognature comunali, situazione frequente nelle case sparse e nelle frazioni minori, è necessario ottenere l’autorizzazione allo scarico fuori fognatura. Le norme tecniche e procedurali per ottenere l’autorizzazione per lo scarico domestico fuori fognatura, sono oggi principalmente contenute nel D.P.G.R.T. 46/R dell'8 settembre 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 29 del 17 settembre 2008. 

 

Come fare

La richiesta va indirizzata al Servizio Assetto del Territorio del Comune su apposito modello (vedi mod. richiesta autorizzazione scarico fuori fognatura) e presentata presso il Protocollo Generale, con allegata tutta la documentazione richiesta. Se i reflui sono di tipo domestico o assimilabili, ma derivanti da un’attività produttiva, la richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Servizio S.U.A.P. del Comune, compilando la relativa modulistica fornita dal Servizio stesso

Tempi di attesa

L’attuale disciplina in materia prevede un termine di 60 giorni entro il quale l’Amministrazione Comunale deve rilasciare l’autorizzazione od il diniego. Naturalmente il termine si allunga qualora l’istruttoria della pratica venga sospesa per vari motivi, prontamente comunicati al richiedente.

 

Progettazione, realizzazione e manutenzione degli scarichi

In tutti i casi per ottenere l’autorizzazione è necessaria una documentazione descrittiva completa e correttamente redatta, nel rispetto non solo di norme di legge e regolamentari, ma anche delle buone norme di realizzazione e di successiva gestione dell’impianto. Ciò richiede l’opera di un tecnico che assuma la responsabilità nel progettare correttamente l’impianto e nell’indicare al titolare le modalità di gestione dell’impianto stesso. Si tenga presente inoltre che gli impianti di depurazione richiedono comunque una manutenzione sistematica e costante che comporta alcune competenze

 

 

Rinnovo e subingresso
Le autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura, ossia in acque superficiali o su suolo, devono essere rinnovate ogni 4 anni, tuttavia, ai sensi dell’art. 14 del regolamento regionale n. 46/R, si intendono rinnovate tacitamente se non risultano modificate le quantità e la qualità degli scarichi; in sostanza se nulla cambia rispetto alla domanda già presentata ed approvata.

Nel caso cambi la titolarità dello scarico, ossia cambino gli inquilini di una unità immobiliare per contratto di compravendita, di affitto o di comodato o anche di fatto, cambia anche automaticamente la titolarità della autorizzazione allo scarico, senza bisogno di procedere a comunicazioni al Comune.
Chi subentra a qualunque titolo in una abitazione o in una attività ha l’obbligo di accertarsi dell’esistenza dell’autorizzazione allo scarico e di conoscerne il contenuto ed ha il diritto di ricevere dalla parte cedente l’atto autorizzatorio.
Chi cede ad altri l’uso di un immobile, a qualsiasi titolo,oltre all’obbligo di cederlo agibile, ha l’obbligo di trasmettere l’atto autorizzatorio al nuovo titolare: la mancanza di autorizzazione allo scarico fuori fognatura è giusta causa per richiedere il risarcimento dei danni e dichiarare non utilizzabile l’immobile ; chi cede infatti è tenuto a cedere un immobile utilizzabile ed in regola anche con gli scarichi.

 

 

Obbligo di allacciamento alla fognatura
Va ricordato che lo scarico di reflui fuori fognatura è comunque da considerare una modalità di scarico straordinaria nell’ambito della disciplina in materia dettata dall’ex D.Lgs 152/99 infatti, nel caso che la zona venisse, per ampliamento della rete fognaria, servita dalla fognatura pubblica successivamente al rilascio della autorizzazione, i titolari della stessa, che automaticamente decade, sono tenuti a provvedere tempestivamente all’allacciamento.

 

 

Sanzioni
Il D.Lgs 152/2006 prevede in caso di scarichi domestici fuori fognatura non autorizzati, relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, sanzioni da 600,00 a 3.000,00 Euro

 
 
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