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TASI

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU.
La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell’immobile, ma è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).
Per l’individuazione del soggetto passivo, il Legislatore ha previsto la suddivisione del carico impositivo tra possessore dell’immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell’immobile e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (per cui il Comune non potrà prevedere a livello regolamentare che l’imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall’occupante dell’immobile), in relazione alla quale sarà il Comune, con propria delibera di natura regolamentare, a stabilire la misura del tributo da porre a carico dell’utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI (comma 681).
L’aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 e 677) nella misura dell’1 per mille, che l’Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può ridurre, fino ad azzerarla.
La stessa misura dell’aliquota, per l’anno 2014, può essere aumentata, ma fino alla misura massima del 2,5 per mille.
Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.

Le aliquote stabilite dal Comune di Borgo a Mozzano sono le seguenti:

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