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Lino Paoli
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Si ricorda che entro la data del 17 dicembre 2012 è necessario versare il saldo IMU 2012 mediante modello F24.
Al fine di facilitare le operazioni di calcolo, l'ente mette a disposizione al seguente LINK un applicativo web che consente in modo intuitivo, la determinazione dell'imposta dovuta e la stampa automatica del modello F24 per il versamento.
(L'applicativo in dotazione è già predisposto per l'utilizzazione delle aliquote e detrazioni approvate dal Consiglio Comunale)
L'applicativo consente inoltre la compilazione guidata della Dichiarazione IMU 2012, da presentare all'ufficio tributi entro il 4 febbraio 2013.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 8 del 23 aprile 2012, ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).
Nella medesima seduta il Consiglio Comunale, con delibera n. 9, ha determinato le aliquote e le detrazioni per il 2012.
Successivamente il Consiglio Comunale, con delibera n. 40 del 29.10.2012, ha approvato alcune modifiche al Regolamento IMU, adeguandolo alle novità introdotte dal legislatore nonché al fine di recepire alcune osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia.
Approvato il modello per la Dichiarazione IMU 2012
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012, ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni per la dichiarazione IMU 2012.
Il modello va utilizzato a decorrere dall'anno d'imposta in corso per comunicare le variazioni sugli immobili di proprietà e deve essere presentato entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU relative al 2012 risulta essere il 4 febbraio 2013.
I modelli e le relativi istruzioni sono disponibili nella sezione Modulistica
Attenzione!!!
A seguito della variante al Regolamento Urbanistico approvata nel Dicembre 2011 si è reso necessario aggiornare i valori di alcune delle aree soggette all'imposta comunale che con la variante hanno subito modifiche nei parametri urbanistici influenti sul valore venale.
Gli aggiornamenti, determinati dal Servizio Assetto del Territorio, sono stati approvati con la delibrera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 Maggio 2012.
Prima di procedere al pagamento dell'IMU su aree edificabili è opportuno verificare se la propria area rientra tra quelle in cui valore è stato aggiornato.
Visita la pagina dedicata al valore delle aree fabbricabili ai fini IMU
L’IMU è l’Imposta Municipale Propria.
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l’imposta è dovuta dall’ente proprietario.
La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200,00. Detta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro. Tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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Aliquota di base |
1,00 % |
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Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza |
0,4 % |
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Aree Fabbricabili |
1,06 % |
Il pagamento deve essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24, pagando online sul sito dell'Agenzia delle Entrate (occorre essere registrati ed avere il PIN di accesso) oppure in banca o presso gli uffici postali. Da dicembre sarà possibile utilizzare nuovamente il bollettino postale, le cui modalità di compilazione verranno rese note successivamente. Il codice catastale del Comune di Borgo a Mozzano da utilizzare per il pagamento è: B007.
I codici tributo da inserire nell’ F24 sono i seguenti:
3912 IMU – su abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c7, dl 201/2011) - comune
3913 IMU – per i fabbricati rurali ad uso strumentale - comune
3914* IMU – per i terreni – quota comune
3915 * IMU – per i terreni – quota stato
3916 IMU – per le aree fabbricabili – quota comune
3917 IMU – per le aree fabbricabili – quota stato
3918 IMU – per gli altri fabbricati – quota comune
3919 IMU – per gli altri fabbricati – quota stato
* Non dovuto a Borgo a Mozzano perché comune montano
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate alle seguenti scadenze:
Solo per Abitazione principale 18 giugno 2012 - 17 settembre 2012 - 17 dicembre 2012
Altri immobili, terreni e aree fabbricabili 18 giugno 2012 - 17 dicembre 2012 Entro il 18 giugno è possibile effettuare il versamento dell'acconto IMU calcolandolo con le aliquote di base: 4‰ per la prima casa 7,6‰ altri fabbricati e aree fabbricabili.
Entro il 18 dicembre deve essere versato il saldo calcolandone l'importo con l'aliquota stabilita dal Comune. Si ricorda altresì che per tutti gli immobili, esclusa l'abitazione principale, lo 0,38% dell'imposta deve essere versata allo Stato, la differenza al Comune.
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dalla rendita catastale dell'immobile.
Ai fini della determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, al valore dell'immobile è possibile aggiungere il valore delle unità pertinenziali, esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo.
N.B. I terreni edificabili già dichiarati come pertinenza dell’immobile non sono più esenti dal pagamento ma divengono a tutti gli effetti AREE EDIFICABILI.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Moltip. Categorie di immobili
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Tale moltiplicatore, a decorrere dal primo gennaio 2013, è elevato a 65.
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Al fine di chiarire gli aspetti più controversi in tema di applicazione dell'IMU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo scorso 18 maggio, ha pubblicato la Circolare n.3/DF, che al momento costituisce l'unico testo ufficiale di interpretazione della materia.
Lo stesso Ministero ha poi elaborato un testo sintetico "Come si applica l'IMU" per rispondere alle domande più frequenti in tema di applicazione dell'IMU.