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Fabbricati rurali

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce la controversa materia dell'applicabilità dell'I.C.I. ai fabbricati rurali.
La Corte di Cassazione torna sul tema dell'applicabilità dell'I.C.I. ai fabbricati rurali, chiarendo che per l'attribuzione dell'imposta rileva esclusivamente la categoria catastale dell'immobile. Il Ministero delle Finanze si allinea alle tesi della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009, ha chiarito ogni dubbio sul discusso tema dell'assoggettamento dei fabbricati rurali all'I.C.I., affermando in proposito un chiaro principio di diritto: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni della L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI”.
Peraltro anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ultimo, ha aderito alle tesi espresse dalla giurisprudenza di legittimità n, ritenendo che “in virtù delle  decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti”, aggiungendo che "in pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione" (si veda in proposito Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risposta ad interrogazione parlamentare del 19 gennaio 2011, n. 5-04067);

Dalla Corte di Cassazione...
La Corte di Cassazione interviene sul tema dell'applicabilità dell'I.C.I. ai fabbricati rurali.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza n. 23596 del 15 settembre 2008, si è pronunciata sul discusso tema dell'assoggettamento dei fabbricati rurali all'I.C.I.. La sentenza, che peraltro raccoglie anche le precedenti pronunce sul tema, stabilisce alcuni significativi criteri interpretativi che chiariscono numerosi dubbi degli operatori del settore. In particolare si afferma che "in linea di principio, alla ruralita’ del fabbricato non puo’ essere riconosciuta nessuna valenza diretta per escludere l’assoggettamento dell’immobile all’imposta comunale sugli immobili".
Scarica il testo integrale della sentenza

Dall’Agenzia del Territorio... 
L'Agenzia si è pronunciata in merito all'accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto
Con la Circolare n. 7 del 15 giugno 2007, l'Agenzia del Territorio ha inteso dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296, in tema di accertamento in catasto dei fabbricati ex rurali ovvero di quelli mai dichiarati in catasto, impartendo direttive tecniche ed operative ai propri uffici e fornendo anche indicazioni circa l'individuazione dei fabbricati mai dichiarati in catasto. La Circolare riporta inoltre un'utile raccolta normativa in merito ai requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali. 
Si ricorda in proposito che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 erano già state definite le "modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali". 

Dall’Agenzia delle Entrate...  
L'Agenzia non certifica la ruralità: il riconoscimento discende automaticamente dalla norma catastale al verificarsi delle condizioni previste
L'Amministrazione finanziaria, rispondendo alle richieste di certificazione presentate da alcuni contribuenti per ottenere il riconoscimento della ruralità delle proprie unità immobiliari, con la Risoluzione n. 111/E del 22 maggio 2007, ha chiarito che non è l'Agenzia delle entrate a stabilire se un fabbricato è qualificabile o meno come rurale, ma è il proprietario che, all'atto dell'accatastamento, deve verificare se sussistono le condizioni per considerarlo tale e quindi per poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali.
Leggi l'articolo di Alessandra Gambadoro pubblicato sulla rivista telematica dell'Agenzia "Fisco oggi"

I termini per la definizione agevolata I.C.I. relativa ai fabbricati ex rurali sono scaduti! 

I proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Urbano entro il termine ultimo del 31.12.2001.

La Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedano ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta dell’Amministrazione Comunale la stessa richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.

In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).

Vista la complessità della materia, il Comune di Borgo a Mozzano ha introdotto una procedura agevolata per tutti coloro che, essendo titolari di diritti reali su fabbricati ex “rurali”, decidano di iscriverli al Catasto Urbano.
 
Chi decide di usufruire della definizione agevolata deve:

Modulistica (da consegnare preferibilmente di persona all'Ufficio Tributi, dove verrà immediatamente effettuata una verifica preliminare della correttezza della documentazione prodotta e dei pagamenti effettuati):

 

Scarica la Delibera istitutiva della "Definizione agevolata I.C.I. per i fabbricati ex rurali".

Si ricorda che il termine per l'adesione, inizialmente fissato nel 30 aprile 2007, è stato prorogato al 31 ottobre 2007.

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