Palazzo Comunale, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU)
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Decreto legge del 21 marzo 1978, n. 59
Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1978, n. 80
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 18.05.1978, n. 191
Articolo 12 - Comunicazioni del locatario di immobili
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. (…)
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del Comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.
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Decreto Legislativo 25/7/1998 n. 286 (S.O. 18/8/1998 n. 191)
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Articolo 7
TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931. n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (3) (1) (2)
(1) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296
(2) Articolo dapprima abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, abrogazione non confermata dalla legge di conversione del 6 aprile 2007, n. 46
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.