Palazzo Comunale, via Umberto I, 1 55023 Borgo a Mozzano (LU)
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Giorgio Franchi
Telefono: 0583/820436
Loris Giudici
Telefono: 0583/820437
Giacomo Profetti
Telefono: 0583/820437
Catia Pierotti
Telefono: 0583/820435
Simona Martini
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Rossana Cristofani
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Legge 7 marzo 1986, n. 65
Articolo 1: Servizio di polizia municipale
1. I comuni svolgono la funzione di polizia locale.
(...)
Articolo 2: Funzioni del sindaco
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Articolo 3: Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Articolo 5: Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza (...)
Articolo 9: Comandante del Corpo di polizia municipale
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.